CORONAVIRUS
EMERGENZA CORONAVIRUS -
Aggiornamento del 15 gennaio 2021
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2021 contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di differenti “zone”, corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre una cosiddetta "zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.
Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Le disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, continuano ad applicarsi fino all’adozione di nuove ordinanze.
Aggiornamento del 6 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.
Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è prevista la possibilità di spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno (fra le 5 e le 22), in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Aggiornamento del 19 dicembre 2020
Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Leggi le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Aggiornamento dell' 11 dicembre 2020
MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona gialla" a partire dal 13 dicembre.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Aggiornamento del 3 dicembre 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 in sostituzione a quelle del DPCM del 3 novembre 2020, e sono efficaci, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021.
Aggiornamento del 28 novembre 2020
Regione Lombardia passa in Area Arancione.
Pubblicata la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 29 novembre.
(Link alle Ordinanze del Ministero della Salute)
Aggiornamento del 4 novembre 2020
MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.
Aggiornamento del 25 ottobre 2020
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre.
Ad integrazione del DPCM, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni,vedi le principali al seguente link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
ORDINANZE REGIONALI
Aggiornamento del 21 ottobre 2020
Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.
Aggiornamento del 16 ottobre 2020
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020
Aggiornamento del 29 giugno 2020
Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
Aggiornamento del 12 giugno 2020
Il 12 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 566 di Regione Lombardia sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Aggiornamento del 5 giugno 2020
Il 5 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 563, che insieme alla precedente Ordinanza n. 555 integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nelle Ordinanze n. 563 e n. 555 di Regione Lombardia hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Aggiornamento del 29 maggio 2020
Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Aggiornamento del 17 maggio 2020
Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.
(Leggi il DPCM)
Il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.
Aggiornamento del 13 maggio 2020
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.).
Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio
(Leggi l'Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 7 maggio 2020
Il Presidente Attilio Fontana ha integrato le precedenti disposizioni con l’Ordinanza regionale n.541 del 7 maggio 2020. L'Ordinanza consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all'aperto e prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.
(leggi l'Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 3 maggio 2020
L’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
(leggi l'Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 26 aprile
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che contiene le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".
Le misure introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 saranno valide dal 4 maggio e per le successive due settimane.
(leggi il DPCM)
Aggiornamento dell’11 aprile 2020
Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020
(leggi l'Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 10 aprile
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
(leggi il DPCM)
Aggiornamento del 6 aprile
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 6 aprile nuova Ordinanza regionale n.522 che introduce alcune modifiche all’ordinanza n.521 del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile.
(leggi l'Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 4 aprile
Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 4 aprile la nuova Ordinanza regionale n.521che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.
(leggi l' Ordinanza Regionale)
Aggiornamento del 1 aprile
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
(leggi il DPCM)
Aggiornamento del 26 marzo
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
Aggiornamento del 22 marzo
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
Aggiornamento del 21 marzo
È pubblicata l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus nella nostra Regione.
L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 5 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia,
Ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, del 20 marzo 2020
Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo:
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
- restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Leggi l'ordinanza.
Decreto legge del 17 marzo 2020
Il Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19.
Il Decreto prevede misure a sostegno di lavoratori, famiglie, aziende e disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema sanitario.
Il testo integrale in allegato
DPCM 11 MARZO 2020
Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure urgenti, valide DA OGGI 12 MARZO FINO AL 3 APRILE.
Sul sito di Regione Lombardia, al link allegato, trovate il decreto completo.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
Misure previste:
Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.
Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.
Attività commerciali e di ristorazione
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano aperti gli altri servizi ed attività elencati all'art. 1, comma 2) 4) e all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020
Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell’ 8 marzo e del 9 marzo, rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell'11 marzo.
Per facilitazione, riportiamo la sintesi delle principali misure previste all’art. 1 del DPCM 9 marzo :
• Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati. Restano consentiti gli allenamenti e le manifestazioni a porte chiuse solo per gli atleti professionisti;
• Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
• Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine grado;
• Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
• Sono consentite attività commerciali, diverse da bar e ristoranti, a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati;
• Non è prevista la chiusura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari;
• Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere (fatta eccezione per le prestazioni LEA), centri culturali, centri sociali e ricreativi;
• Sono sospese le attività di scuole di ballo, cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi della cultura, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire dalla propria abitazione salvo in casi di stretta necessità.
Comunicheremo ogni ulteriore aggiornamento su atti o chiarimenti che verranno assunti dagli enti competenti con la massima tempestività.
Come sempre, ricordiamo di far affidamento solamente a fonti d'informazione ufficiali.
IN CASO DI MALESSERE CON SINTOMI INFLUENZALI, EVITARE DI RECARSI AL PRONTO SOCCORSO E CONTATTARE I SEGUENTI
NUMERI UTILI
Ministero della salute 1500
Regione Lombardia Numero Verde 800894545
Servizio di Emergenza Urgenza 112
CORONAVIRUS (COVID 19)
Information in English, French, Spanish, Chinese, Arabic
https://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia/health/covid-19
I siti istituzionali per ottenere informazioni e approfondimenti sul Coronavirus sono i seguenti: